bonus mamma domani 20018

Viene chiamato Bonus mamma domani ed è un premio di 800 euro introdotto con la nuova Legge di Bilancio 2017. È corrisposto dall’Inps per la nascita o l’adozione di un minore, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido.

Si tratta di una forma di sostegno economico per affrontare le prime spese del futuro nato. Il bonus mamma domani, chiamato anche premio alla nascita, non è l’unico contributo rivolto alle mamme e alle famiglie presente nella Manovra. Oltre a questa agevolazione, ne sono state previste altre, come il nuovo bonus nido e i voucher baby sitter. Vediamo, anzitutto, come funziona il bonus mamma domani Inps e come presentare domanda. Partiamo dalla premessa che il Bonus mamma domani non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Bonus mamma domani: cos’è?

Il bonus mamma domani è una forma di sostegno economico rivolta alle donne in gravidanza o alle madri. Si può richiedere qualora si sia verificato uno di questi eventi dal 1° gennaio 2017:

  1. compimento del settimo mese di gravidanza;
  2. parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  3. adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  4. affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Bonus mamma domani: come funziona?

L’importo dell’assegno è di 800 euro.

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.

In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

I requisiti

Ecco quali sono i requisiti per poter richiedere il Bonus mamma domani 2018.

  • Le interessate devono possedere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o comunitaria.
  • Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
  • Le cittadine non comunitarie, invece, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi, di cui all’articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento ( circolare INPS 6 dicembre 2016, n. 214 ).

Come e quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (sia esso nascita, adozione o affidamento). Soltanto per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio.

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La domanda può essere presentata online, attraverso il portale INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato, o, in alternativa, attraverso contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o presso enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda.

La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e deve essere accompagnata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto. Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.

Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi dovrà essere in possesso del PIN della richiedente per effettuare l’accesso al sistema con i dati identificativi dell’interessata.

I documenti necessari per presentare domanda:

Certificazione dello stato di gravidanza

La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:

  • presentazione del certificato in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo di raccomandata (art. 49, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla nascita – certificazione medico sanitaria”;
  • numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare online i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della circolare INPS 28 aprile 2017, n. 78;
  • indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
  • per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
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Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:

  • permesso di soggiorno – I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità ( circolare INPS del 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n. 61 ) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda online (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità);
  • parto già avvenuto – La madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento;
  • adozione/affidamento nazionale – Per attestare la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia è necessario indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento). Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • adozione/affidamento internazionale – Per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI (numero dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) ovvero il numero e la data dell’autorizzazione. In alternativa si ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. È possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione;
  • data di ingresso in famiglia – Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
  • adozione pronunciata nello stato estero – Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto. Per ulteriori informazioni, potete consultare il sito dell’Inps.

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