bonus bebè

L’assegno di natalità, chiamato anche bonus bebè, è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il primo gennaio del 2015 e il 31 dicembre 2017, che presentino particolari requisiti (che approfondiremo più avanti). L’argomento è molto attuale e sono tanti i dubbi in merito, soprattutto perché la legge di Bilancio 2018 ha rinnovato questa forma di sostegno, ma sono ancora dubbie le coperture: per il prossimo anno, infatti, il bonus bebè è completamente finanziato con coperture pari a 185 milioni di euro, mentre per il 2019 e il 2020 le risorse finora trovate sono a metà di quanto previsto (200 milioni l’anno anziché 403). Vi saranno, dunque, negli anni a venire, importanti modifiche. Vediamo dunque di capire meglio come funziona il bonus bebè 2018 e cosa accadrà nel 2019.

Bonus bebè: cos’è?

A spiegare nel dettaglio cosa è il bonus bebè è l’Inps sul proprio portale: si tratta di un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

Esso è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.

L’importo dell’assegno di natalità è pari a 80€ al mese per chi ha un reddito ISEE fino a 25.000 euro, cioè 960 euro l’anno per ogni figlio nuovo nato o adottato, e 160 euro, pari a 1920 euro l’anno per i redditi sotto i 7mila euro.

Bonus bebè 2018 per sempre ma dal 2019 importo dimezzato

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato il bonus bebè, ma ha dimezzato l’importo dalo 2019 a 480 euro. L’assegno di natalità scende per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2019 a 480 euro l’anno, mentre i requisiti restano invariati. La somma viene suddivisa in 12 mensilità per le per le famiglie che in presenza dei requsiti di reddito ISEE (25.000 euro o 7.0000 euro), presentano entro 90 giorni dalla nascita o dall’entrata in famiglia del minore, la domanda bonus bebè all’Inps.

Bonus bebè a chi spetta?

Vediamo dunque bonus bebè a chi spetta. Possono beneficiare dell’assegno di natalità (bonus bebè Inps) i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Inps direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163 in mancanza la domanda rimane sospesa.

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Bonus bebè 2018, i requisiti ISEE

La misura dell’assegno dipende dall’ISEE del nucleo familiare: 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

Come e quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:

  1. cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007;
  2. residenza in Italia;
  3. convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
  4. ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno visualizzabile nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.

Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013. Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno. Visto che la DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione, ogni anno ne va presentata una nuova. In caso contrario, il pagamento dell’assegno viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU per il rinnovo dell’ ISEE. Se la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno la domanda decade con conseguente perdita della relativa annualità.

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È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore a 25.000 euro annui. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

L’ ISEE corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un’altra DSU Modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l’ ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo Sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

Solo la DSU va presentata ogni anno e non c’è bisogno di fare una nuova domanda.

 

Quando fare domanda bonus bebè 2018

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

La domanda si può presentare anche tramite Contact Center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o presso enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Come fare domanda bonus bebè 2018

La domanda di assegno si presenta online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”. Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.

Quando arrivano i soldi del bonus bebè 2018

Con il messaggio n. 4845, l’INPS ha chiarito i tempi e le modalità di pagamento per l’assegno nuovi nati e adottati, affermando che entro la fine di luglio scorso, i soggetti in possesso dei requisiti, sono stati liquidati non solo con la prima mensilità ma con tutti gli arretrati, calcolati dal mese di nascita o di entrata in famiglia del bambino adottato o affidato.

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