bonus baby sitter

Con l’ultima legge di Bilancio è stato riconfermato il rifinanziamento dei voucher babysitter per il biennio 2017/2018 tra e forme di sostegno alle famiglie. Su tratta della possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Vedremo oggi come funziona il bonus babysitter 2018 e cosa bisogna fare per ottenerlo.

Voucher Babysitter 2018: cos’è?

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

  1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  2. voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata e per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle “Istruzioni per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia”.

Voucher Babysitter 2018: requisiti e come funziona

Possono richiedere il bonus babysitter:

  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
  • le lavoratrici autonome o imprenditrici (le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali;
  • le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che dall’entrata in vigore del DM 1 settembre 2016 (ossia dall’11 novembre 2016) ed entro il 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 283, della citata legge di stabilità), abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità ed abbiano ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alle Istruzioni per le lavoratrici autonome pubblicate sul sito web istituzionale.
Non perderti:  Rosolia: contagio sintomi e cura

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio:

  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Domanda per voucher babysitter 2018

Secondo quanto spiegato dal sito dell’Inps, Al fine di consentire l’accesso a detti benefici, sono pubblicate, sul WEB dell’Istituto, le istruzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri.

La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN “dispositivo” (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

  • indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
  • indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
  • dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
  • dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida.

L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

Non perderti:  Sesta malattia: tutto quello che c'è da sapere

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo all’appropriazione telematica dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui